Regolamento›Capo IV
Art. 118
In vigore dal 20 mag 1926
Le visitatrici volontarie o retribuite, servono di collegamento tra le opere di assistenza e le famiglie degli assistiti.
In particolar modo esse: coadiuvano i sanitari nelle consultazioni presso gli ambulatori ostetrici e i consultori e dispensari infantili, si recano in casa delle gestanti, delle madri e dei fanciulli, accertano le condizioni ambientali, vigilano sulla regolare frequentazione degli ambulatori e dispensari, attendono eventualmente alle cure domestiche nelle case delle assistite durante il periodo del puerperio, sorvegliano l'allattamento, insegnano alle madri il modo di eseguire le prescrizioni del medico, concorrono all'esercizio della vigilanza sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati, fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori, o in istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza.
Esse, inoltre, danno, d'accordo col medico, consigli igienici, e dietetici e, in caso di malattia, prestano, in attesa del medico, i primi soccorsi ai fanciulli assistiti.
I Comitati di patronato possono direttamente adibire le visitatrici, per i compiti suaccennati, o metterle a diposizione delle locali istituzioni di assistenza, a condizioni da concordarsi con le istituzioni medesime.
In tutti i casi nei quali sia richiesta una completa preparazione tecnica è vietato di impiegare visitatrici che non siano professioniste retribuite.
Storico versioni
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