RegolamentoCapo II

Art. 127

In vigore dal 20 mag 1926
Ai sanitari dell'ambulatorio ostetrico spetta il compito di esaminare periodicamente e accuratamente ogni donna indirizzata all'ambulatorio dai patroni, o da un medico condotto o da una levatrice locale, per rilevarne le eventuali irregolarità e malattie e darle consigli e prescrizioni. I detti sanitari debbono in particolar modo rilevare a tempo e curare le malattie che possano trasmettersi dalla madre al bambino, durante la gravidanza e il parto o dopo la nascita. Secondo i risultati dell'esame, da trascivere su apposita scheda, il direttore dell'ambulatorio affida la donna, con le necessarie istruzioni, ad una levatrice del luogo della sua residenza, oppure ne promuove, per mezzo del locale Comitato di patronato, il ricovero nell'asilo di maternità o in altro idoneo istituto. Deve essere sempre disposto il ricovero in un istituto, quando si tratti di donna nubile o vedova, abbandonata o priva di abitazione, oppure quando l'ambiente domestico, per motivi igienici o morali, non si presti ad una regolare assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-127

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