RegolamentoCapo II

Art. 130

In vigore dal 20 mag 1926
La madre, che sia già ricoverata nell'asilo di maternità e allatti il proprio bambino, può essere, a sua richiesta, trattenuta nell'istituto sino a quando non riesca a trovare una sistemazione che le consenta di continuare, dopo il licenziamento dall'asilo, anche se lavori fuori di casa, l'allattamento e l'allevamento diretto del bambino. Per facilitare tale sistemazione, l'Opera nazionale incoraggia, con sovvenzioni, quelle istituzioni che si propongano l'assistenza della madre e del figlio, in modo da evitarne la separazione almeno sino all'età di tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-130

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