Regolamento›Capo II
Art. 125
In vigore dal 20 mag 1926
Le levatrici devono adoperarsi, perché le donne bisognose, da esse visitate, si assoggettino periodicamente, nel corso della gravidanza, all'esame dei sanitari specializzati addetti all'ambulatorio ostetrico, ove questo funzioni nel comune, e, in mancanza, all'esame del medico condotto, e devono eseguire le istruzioni che, per il trattamento dei singoli casi, ricevano dai sanitari medesimi.
Il medico condotto, in tutti i casi in cui riscontri anomalie, o malattie che esigano cure non applicabili nei piccoli centri, avvia la donna gestante all'ambulatorio ostetrico più vicino e promuove, per l'assistenza della medesima, i necessari provvedimenti del locale Comitato di patronato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-125