Regolamento›Capo II
Art. 126
In vigore dal 20 mag 1926
Salvo i casi d'urgenza, prima di ammettere all'assistenza una donna che si presenti spontaneamente, o venga segnalata da un medico condotto o da una levatrice, il Comitato di patronato accerta se essa si trovi nelle condizioni previste dall' del presente regolamento, assumendo
all'uopo, ove ne sia il caso, apposite informazioni per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza e delle visitatrici dipendenti dal Comitato stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-126