Regolamento›Capo II
Art. 131
In vigore dal 20 mag 1926
I patroni debbono adoperarsi, perché alle donne comunque occupate in opifici o laboratori industriali o stabilimenti commerciali, o impiegate nel lavoro a domicilio, sia consentito nei singoli casi dai proprietari, gerenti o direttori delle aziende da cui esse dipendono di astenersi dal lavoro durante l'ultimo mese della gravidanza, di prolungare il riposo per un mese dopo il parto, anche nei casi in cui questo secondo periodo di riposo non sia obbligatorio a norma delle leggi in vigore, e di riprendere, dopo il puerperio, il posto già occupato nell'opificio, laboratorio o stabilimento.
Durante i detti periodi di riposo il locale Comitato di patronato può concedere alle donne, che non siano socie effettive di una mutualità materna, sussidi in denaro o in natura, oltre a qualsiasi altra prestazione d'assistenza prevista dal presente regolamento.
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