Regolamento›Capo III
Art. 133
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni consultorio per lattanti e divezzi è collegato ad un centro di assistenza materna.
Al consultorio devono essere possibilmente annessi, o almeno coordinati, un dispensario di latte, una cucina infantile, per la distribuzione di alimenti già confezionati per i bambini divezzi, ed un refettorio materno.
Per integrare l'organizzazione del servizio di aiuto materno, possono essere presi accordi tra vari Comitati di patronato, perché, dove manchino e si rendano necessari, vengano istituiti presepi e laboratori nidi, asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, che non possano essere allevati dalle madri, alberghi materni, per le madri prive di abitazione, che allevino direttamente i rispettivi bambini.
Storico versioni
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