Regolamento›Capo II
Art. 124
In vigore dal 20 mag 1926
Per l'organizzazione dei centri di assistenza materna l'Opera nazionale può promuovere, a norma dell' del presente regolamento, la riforma degli statuti, il raggruppamento e la fusione degl'istituti ed ospizi di maternità preesistenti, nonché la trasformazione, a favore degl'istituti ed ospizi medesimi, degli scopi delle opere pie per sussidi alle puerpere, di quelle per baliatico e di altre istituzioni affini, in quanto, non rispondendo più tali istituzioni al nuovo indirizzo dell'assistenza, si debba ritenere cessato il loro fine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-124