Regolamento›Capo IV
Art. 143
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni dispensario antitubercolare, istituito per iniziativa dell'Opera nazionale, delle provincie, dei comuni, dei consorzi o di altre istituzioni pubbliche, deve disporre di una o più assistenti visitatrici che si occupino anche della profilassi antitubercolare dell'infanzia.
Le dette visitatrici devono compiere, anche mediante visite domiciliari, caute indagini circa le condizioni ambientali e famigliari dei tubercolotici ammessi al dispensario, allo scopo di ricercare ed avviare al dispensario medesimo i fanciulli conviventi coi tubercolotici, e, se trattisi di bambini lattanti, anche le rispettive madri.
Parimenti le visitatrici addette ai consultori per lattanti debbono avviare al più vicino dispensario antitubercolare le madri e i bambini infetti o sospetti di tubercolosi o esposti al contagio perché conviventi con tubercolotici.
In ognuno dei casi previsti nei precedenti commi il direttore del dispensario antitubercolare compie gli opportuni accertamenti diagnostici e ne comunica i risultati, insieme alle notizie raccolte dalle visitatrici, al locale Comitato di patronato, proponendo i provvedimenti di assistenza che ritenga più idonei.
In caso d'urgenza, e specie quando trattisi dell'allontanamento di un fanciullo sano dall'ambiente infetto, il direttore del dispensario provvede direttamente all'assistenza, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.
Storico versioni
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