Regolamento›Capo IV
Art. 142
In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale può contribuire alle spese per i servizi di vigilanza e assistenza medico-scolastica in quei comuni e in quelle scuole in cui le norme ordinatrici di tali servizi: lº comprendano esplicitamente tra i compiti del medico scolastico quelli di vigilare sull'igiene del corpo, del vestiario e dell'alimentazione dei singoli scolari, determinare, d'accordo coi maestri, gli orari e la distribuzione del lavoro intellettuale, controllare i risultati dell'educazione fisica, promuovere speciali provvedimenti nei riguardi degli scolari gracili, infermi o anormali psichici; 2° prescrivano la compilazione di schede individuali, circa le condizioni fisiche e psichiche e le attitudini dei singoli scolari; 3° stabiliscano l'impiego di assistenti scolastiche, con l'incarico di assistere il medico nelle visite, compilare e tenere al corrente le schede sanitarie, impartire nozioni pratiche d'igiene, vigilare sulla nettezza degli scolari, visitarli a domicilio, segnalare al medico gli scolari bisognosi d'una vigilanza sanitaria continuativa e di uno speciale trattamento, o che presentino segni sospetti. di malattie infettive o diffusive.
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