Regolamento›Capo IV
Art. 147
In vigore dal 20 mag 1926
I medici scolastici e le assistenti visitatrici debbono segnalare al locale Comitato di patronato, per l'assistenza nell'ambito familiare o per l'avviamento alle colonie marine o montane, alle stazioni elioterapiche, agli asili profilattici, agli ospizi marini, o ad altre opere di prevenzione, i fanciulli gracili, anemici, linfatici, rachitici, scrofolosi, o comunque predisposti alla tubercolosi.
Per queste categorie di fanciulli il Comitato di patronato deve a sua volta promuovere l'istituzione di scuole all'aperto, provocando, nei congrui casi, l'applicazione dell' del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.
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