RegolamentoCapo V

Art. 149

In vigore dal 20 mag 1926
Allo scopo di assicurare, in tutti i casi, l'assistenza del fanciullo nell'età prescolastica e scolastica, i Comitati di patronato: 1° provvedono, d'accordo coi Comuni e coi Consigli di sezione dell'Ente Nazionale per l'Educazione fisica, istituito con R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, all'organizzazione di corsi differenziali di educazione fisica, fondati su rigorosi criteri di valutazione fisica individuale, per gli alunni deboli e gracili delle scuole elementari pubbliche, degl'istituti medi, regi o pareggiati, e di scuola privata o paterna, e specialmente per quelli che debbono essere dispensati dalle ordinarie esercitazioni e prove di educazione fisica, a norma dell' del regolamento 18 settembre 1924, n. 1531; 2° promuovono la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, per la custodia dei bambini dai tre ai sei anni, durante le ore di lavoro dei genitori, e l'educazione fisica, morale, intellettuale ed estetica dei bambini medesimi, secondo il programma stabilito dall' del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, delle leggi sull'istruzione elementare; 3° integrano, ove occorra, le iniziative assunte dai patronati scolastici, dai Comuni e dai circoli di mutualità scolastica, a norma degli del citato testo unico, per quanto concerne l'istituzione della refezione scolastica a favore degli alunni poveri degli asili infantili e delle scuole elementari, l'incremento dell'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-149

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