Regolamento›Capo IV
Art. 141
133 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le classi e scuole all'aperto, istituite col contributo finanziario dell'Opera nazionale, debbono aver sede in località riconosciute idonee dalla Giunta esecutiva ed essere ordinate secondo le norme stabilite nel presente regolamento.
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