Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 23
In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale provvede, di regola, al conseguimento dei suoi fini coi contributi, i fondi ed i proventi fiscali ad essa annualmente devoluti, a norma dell' della legge, e con le rendite del proprio patrimonio, costituito dai lasciti e dalle donazioni, oblazioni e sovvenzioni a favore della stessa Opera nazionale ovvero a favore dell'infanzia in genere.
In casi eccezionali, può, con deliberazione del Consiglio centrale, adottata col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e approvata dal Ministero dell'interno, parzialmente impiegare per i fini predetti anche i cespiti costituenti le attività patrimoniali, qualora siffatto impiego risulti giustificato dalla necessità di provvedere ad una efficace assistenza della maternità e dell'infanzia e sia dimostrato tale da non recare pregiudizio alla situazione economica e alla ulteriore attività dell'ente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-23