Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 28
In vigore dal 20 mag 1926
La riscossione dei fondi di cui al n. 2 dell' della legge è effettuata dall'Opera nazionale in forza di appositi elenchi annuali, compilati e resi esecutivi dai Prefetti.
Ogni prefettura comunica all'Opera nazionale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un esemplare di tali elenchi.
In pari tempo un estratto degli elenchi medesimi è trasmesso dal Prefetto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle singole istituzioni debitrici, le quali, nel termine di due mesi dalla notifica dell'estratto, debbono versare all'Opera nazionale le somme ad esse rispettivamente addebitate.
In caso di mancato pagamento entro il termine predetto, l'Opera nazionale richiede al Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione inadempiente l'emissione del relativo mandato d'ufficio sul tesoriere dell'istituzione medesima, a norma dell' della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Il tesoriere è tenuto ad estinguere il mandato coi fondi esistenti in cassa, o, in mancanza, con le prime riscossioni.
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