Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 29
In vigore dal 20 mag 1926
Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore ai 200,000 abitanti, le quali abbiano destinato all'assistenza della maternità e dell'infanzia il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire, possono essere annualmente autorizzate dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale ad erogare direttamente, secondo le istruzioni del Consiglio medesimo, anche il fondo stanziato in bilancio, in forza dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, per l'assistenza dei fanciulli poveri.
In tal caso, un estratto del conto della Congregazione di carità, dimostrante l'effettiva erogazione del fondo in conformità delle accennate istruzioni, dev'essere comunicato al Consiglio centrale dell'Opera nazionale.
Questo può sempre revocare l'autorizzazione, quando vengano meno le condizioni in vista delle quali essa sia stata concessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-29