RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 33

In vigore dal 20 mag 1926
Le denunzie imposte dall' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ai notari, agli uffici del registro e agli intendenti di finanza, devono farsi, nel termine ivi stabilito, anche all'Opera nazionale, quando si tratti di fondazioni e disposizioni che concernano in modo diretto o indiretto la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Ai contravventori sono applicabili le penalità stabilite dall' della citata legge. L'Opera nazionale, ricevuta la denunzia, cura che la competente Congregazione di carità compia senza indugio i necessari atti conservativi, e promuove, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale della nuova fondazione, sostituendosi, quando ciò sia necessario, agli amministratori designati e agli esecutori testamentari inadempienti. Qualora la disposizione dell'atto tra vivi o del testamento sia rivolta a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti, i beni che ne formano oggetto sono devoluti al patrimonio dell'Opera nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-33

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