RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 35

In vigore dal 20 mag 1926
Nell'esercizio dell'alta vigilanza ad esso spettante sull'Opera nazionale, il Ministro dell'interno può richiedere, in ogni tempo, copia delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva e promuovere l'annullamento di quelle che contengano violazioni di leggi e regolamenti, dopo aver richiamato sui vizi in esse riscontrati l'attenzione dell'Opera nazionale, per le sue eventuali osservazioni e deduzioni. L'annullamento è pronunciato con decreto Reale udito il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-35

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