Regolamento›Capo II
Art. 37
In vigore dal 20 mag 1926
Alla nomina e alla radiazione dei soci provvede la Giunta esecutiva, salvo a riferirne nella prima adunanza al Consiglio centrale.
La proclamazione dei soci benemeriti è fatta dalla Giunta, su proposta del presidente, con deliberazione motivata.
All'ammissione dei soci perpetui e temporanei provvede la Giunta in seguito a domanda scritta degli aspiranti, diretta al presidente dell'Opera nazionale e contenente, per i soci temporanei, la dichiarazione dell'impegno di versare, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ammissione e per il periodo di cinque anni, la quota annuale di L. 60.
Quando si tratti di associazione o ente morale, occorre indicare nella domanda chi debbasi considerare come suo rappresentante.
Il versamento della somma di L. 500 dev'essere effettuato dai soci perpetui entro un mese dall'ammissione.
Le quote dei soci temporanei debbono essere versate per il primo anno nel predetto termine di un mese e successivamente entro il primo trimestre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-37