Regolamento›Capo II
Art. 38
In vigore dal 20 mag 1926
Si perde la qualità di socio in seguito a dimissione o a radiazione.
Le dimissioni dei soci temporanei non possono avere effetto che alla scadenza di ogni quinquennio e debbono pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale almeno tre mesi prima di tale scadenza. Per le altre categorie di soci, le dimissioni hanno effetto dalla data dell'accettazione da parte della Giunta esecutiva, la quale deve pronunziarsi nel termine di due mesi.
La radiazione è deliberata dalla Giunta esecutiva:
a) quando il socio, dopo formale diffida per iscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti;
b) quando il socio si trovi in uno dei casi previsti nell' della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.
Contro i provvedimenti di radiazione, è ammesso nel termine di quindici giorni dalla notifica, il ricorso al Consiglio centrale, che pronuncia definitivamente.
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