RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 31

In vigore dal 20 mag 1926
I tesorieri dei Comuni nei quali sia applicata la tassa di soggiorno debbono versare direttamente, e sotto la loro responsabilità, all'Opera nazionale la quota di detta tassa devoluta all'opera medesima, a norma dell' (n. 5) della legge. Il versamento dev'essere fatto, entro i primi dieci giorni di ogni mese, al tesoriere dell'Opera nazionale, al quale, in pari tempo, il tesoriere comunale deve rimettere un prospetto dimostrativo delle riscossioni effettuate nel mese precedente. In caso di inadempienza, il Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune interessato accerta, a richiesta dell'Opera nazionale, il credito di quest'ultima, provvedendo a termini dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dispone, con ruolo esecutivo, per la procedura coattiva sulla cauzione del tesoriere comunale. L'esecuzione sulla cauzione si svolge con le norme di cui all' della legge per la riscossione delle imposte dirette, premessa l'intimazione al tesoriere inadempiente da parte del Prefetto, per conto dell'Opera nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-31

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