Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 21
In vigore dal 20 mag 1926
L'ufficio di segreteria deve formare e tenere al corrente un esatto ed ordinato inventario di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Opera nazionale ed uno stato dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, con i titoli relativi.
L'inventario e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dall'impiegato incaricato della loro compilazione.
Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-21