Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 20 mag 1926
Il presidente convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, rappresenta in giudizio l'Opera nazionale, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi.
In caso di urgenza prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza della Giunta esecutiva e tutti i provvedimenti conservativi di cui si manifesti la necessità, con l'obbligo d'informarne la Giunta esecutiva nella sua prima adunanza, per la ratifica.
Il presidente è scelto fra i componenti del Consiglio centrale che risiedono in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-16