RegolamentoCapo V

Art. 157

In vigore dal 20 mag 1926
Ferme restando le limitazioni di carattere generale stabilite dall' del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso debbono essere esclusi dagli spettacoli cinematografici che rientrino nel genere passionale o poliziesco, o che, a giudizio della Commissione di revisione, possano comunque sovraeccitare le passioni e corrompere, con la forza della suggestione, gli animi giovanili. Sono da ritenere particolarmente adatte a rappresentazioni per fanciulli e adolescenti le pellicole cinematografiche, le quali riproducano opere d'arte, città, paesaggi, storie e costumi di popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici, lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali, o che abbiano soggetti e scene tendenti ad esaltare le virtù civili e religiose, la santità del focolare domestico, gli affetti famigliari, l'amor materno, lo spirito di sacrifizio, gli atti di eroismo, e possano infondere gaiezza, bontà, forza e coraggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-157

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