Regolamento›Capo VI
Art. 164
In vigore dal 20 mag 1926
I Comitati di patronato, d'intesa con le locali autorità scolastiche e coi patronati scolastici, debbono adoperarsi, affinché nelle scuole elementari dei rispettivi comuni vengano organizzate, con le norme di cui all' del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, delle leggi sull'istruzione elementare, classi differenziali, allo scopo di livellare possibilmente per la scuola comune gli scolari tardivi.
Vanno considerati quali scolari tardivi i falsi anormali psichici, i difettosi sensoriali, gli scolari subnormali per ragioni estrinseche, deboli fisici per costituzione, distratti, instabili, blesi semplici, balbuzienti lievi, adenoidei, difettosi dell'udito e della vista, rinolalici.
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