RegolamentoCapo VI

Art. 168

In vigore dal 20 mag 1926
I Comitati di patronato debbono procurare che i fanciulli e adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici), o infermi sensoriali (ciechi e sordo-muti), o infermi psichici (frenastenici, riconosciuti inadattabili dopo un periodo di osservazione, epilettici, dementi cerebro-patici), quando non possano ricevere in famiglia le cure richieste dalle loro particolari condizioni, siano possibilmente ricoverati in idonei istituti. Debbono inoltre procurare: a) che gli storpi suscettibili di miglioramento fisico e di istruzione professionale siano accolti in istituti, ove ciascuno di essi possa ricevere le necessarie cure chirurgiche ed ortopediche e l'avviamento ad un mestiere compatibile con la sua particolare forma d'infermità; b) che i ciechi e i sordo-muti i quali non presentino altre anormalità che impediscano di ottemperare all'obbligo scolastico di cui nell' del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, ricevano nelle scuole o negl'istituti la prescritta istruzione e un'appropriata educazione professionale; che i fanciulli adolescenti affetti da grave frenastenia siano internati in ospizi od istituti ove possano ricevere almeno una rudimentale educazione, fondata sull'adattamento dei sensi e dell'attenzione e sullo sviluppo di una parziale abilità al lavoro.
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