Regolamento›Capo VI
Art. 169
In vigore dal 20 mag 1926
Nei limiti di cui negli della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le spese anticipate dagli organi dell'Opera nazionale per l'assistenza dei fanciulli affetti da malattie mentali e dei fanciulli ciechi e sordo-muti debbono essere rimborsate all'Opera medesima dalle Provincie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-169