RegolamentoCapo VII

Art. 172

In vigore dal 20 mag 1926
Quando dagli accertamenti compiuti, a termini dell'articolo precedente, risulti che il genitore abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, il Comitato di patronato deve informarne il procuratore del Re, per i provvedimenti di cui all' del Codice civile. Lo stesso obbligo incombe al Comitato, in tutti i casi in cui venga a conoscenza di fatti i quali presentino gli estremi dei delitti di abbandono di fanciulli, o di maltrattamenti verso fanciulli, ai sensi degli articoli 386, 387, 390, 391 e 392 del Codice penale, o dei delitti previsti dalla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, dagli del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, della legge sulla emigrazione e dall' del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 1207, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, o di altri delitti o abusi a danno di minorenni, previsti e puniti dal Codice penale o da leggi speciali e perseguibili d'ufficio.
Storico versioni

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