Statuto›Capo VIII
Art. 95
In vigore dal 27 gen 1925
Il personale tecnico e subalterno acquista il diritto di essere collocato a riposo e conseguire la pensione quando abbia compiuto 40 anni di servizio non interrotto o quando sia divenuto assolutamente e permanentemente inabile all'ufficio, dopo 20 anni di non interrotto servizio.
Ha diritto ad una indennità per una sola volta corrispondente a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, allorchè avendo oltrepassato dieci anni di non interrotto servizio senza averne compiuti venti, venga dispensato dall'impiego per soppressione o riforma dell'Ateneo o per altra causa non imputabile a sua colpa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-95