Statuto›Capo VIII
Art. 96
In vigore dal 27 gen 1925
Al personale tecnico e subalterno non è riconosciuto il servizio precedentemente prestato per incarico provvisorio anche presso altre Università ed Istituti superiori nè quello prestato come funzionario di ruolo nell'Amministrazione dello Stato od in altre Università anche libere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-96