Statuto›Capo X
Art. 99
In vigore dal 27 gen 1925
Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che saranno costituite a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari del presente Statuto le autorità accademiche ed il Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-99