Statuto›Capo X
Art. 100
In vigore dal 27 gen 1925
Per gli attuali professori di ruolo che, per insufficienza di posti organici, non poterono conseguire la nomina ad ordinari subito dopo il tirocinio di straordinario, la stabilità sarà calcolata dal quinto anno dalla nomina ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-100