StatutoCapo IX

Art. 97

In vigore dal 27 gen 1925
Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato a mezzo di un Istituto di credito, incaricato dal Consiglio di amministrazione, in base al foglio di stipendio firmato dal rettore, quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal ragioniere economo e da un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato.
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