Statuto›Capo VIII
Art. 94
In vigore dal 27 gen 1925
Gli stipendi e gli aumenti di stipendio per il personale tecnico e subalterno sono stabiliti dalla tabella G annessa al presente Statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-94