Statuto›Capo VIII
Art. 90
In vigore dal 27 gen 1925
Il personale tecnico e subalterno è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, udito il parere del professore titolare della cattedra cui deve essere adibito, e del direttore di segreteria per il personale subalterno degli uffici, nei limiti del ruolo organico di cui alla tabella F annessa al presente Statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-90