Statuto›Capo VII
Art. 87
In vigore dal 27 gen 1925
Gl'impiegati di amministrazione e di biblioteca hanno diritto ad una indennità per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, quando, avendo oltrepassato dieci anni di non interrotto servizio senza averne compiuto quindici o venti, a seconda che trattisi di impiegati di concetto o di impiegati d'ordine, siano dispensati dall'impiego per soppressione o riforma dell'Ateneo o per altra causa non imputabile a loro colpa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-87