StatutoCapo VII

Art. 86

In vigore dal 27 gen 1925
Gli impiegati d'ordine di amministrazione acquistano il diritto di essere collocati a riposo e conseguire la pensione: a) quando abbiano compiuto quarant'anni di servizio non mai interrotto; b) quando siano divenuti assolutamente e permanentemente inabili all'ufficio dopo venti anni di non interrotto servizio.
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