Statuto›Capo VII
Art. 86
In vigore dal 27 gen 1925
Gli impiegati d'ordine di amministrazione acquistano il diritto di essere collocati a riposo e conseguire la pensione:
a) quando abbiano compiuto quarant'anni di servizio non mai interrotto;
b) quando siano divenuti assolutamente e permanentemente inabili all'ufficio dopo venti anni di non interrotto servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-86