Statuto›Capo VII
Art. 81
In vigore dal 27 gen 1925
Il personale di amministrazione e di biblioteca è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a 21 anni;
c) titoli di studi o di pratica di ufficio da cui possa desumersi la capacità specifica ed esercitare le mansioni dei rispettivi posti;
d) sana costituzione fisica;
e) buona condotta morale.
La nomina ha luogo per un periodo di prova di un biennio, decorso il quale, il nominato può acquistare la stabilità, e può essere licenziato in relazione ai risultati della prova, valutabili dal Consiglio di amministrazione. Anche durante il periodo di prova è consentito il licenziamento, previe contestazioni e discolpe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-81