Statuto›Capo VII
Art. 83
In vigore dal 27 gen 1925
Al personale di amministrazione e di biblioteca si applicano le norme contenute nel capo IV del presente Statuto, per quanto concerne lo stato giuridico ed economico, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Per il congedo e l'aspettativa si applicano le norme legislative e regolamentari per gli impiegati dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-83