StatutoCapo VII

Art. 82

In vigore dal 27 gen 1925
Al personale di amministrazione o di biblioteca possono essere inflitte le seguenti pene disciplinari: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione fino a quattro mesi dall'Ufficio e dallo stipendio; d) licenziamento. L'ammonizione è data verbalmente dal rettore, presidente del Consiglio di amministrazione, per negligenza ai doveri di ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e non costituiscano gravi insubordinazioni. La censura è inflitta per iscritto, udite le giustificazioni dell'interessato, dallo stesso rettore presidente del Consiglio di amministrazione per recidiva nei fatti che hanno dato luogo all'ammonizione. La sospensione ed il licenziamento sono inflitte secondo i casi dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e discolpe, per abituale mancanza ai doveri di ufficio, per grave insubordinazione e per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato.
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