StatutoCapo VII

Art. 89

In vigore dal 27 gen 1925
La facoltà di cui all' è concessa anche agli impiegati di amministrazione e di biblioteca per gli anni di incarico provvisorio seguito da nomina definitiva, nonché per il servizio prestato come funzionari di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ed in altre Università anche libere. Gli impiegati che si avvalgono della suddetta facoltà sono sottoposti ad una ritenuta straordinaria commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-89

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