Statuto›Capo VIII
Art. 92
In vigore dal 27 gen 1925
Al personale tecnico o subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:
a) multa;
b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;
c) licenziamento.
La multa è inflitta dal rettore, su proposta del professore titolare della cattedra cui è adibito il personale, o dal direttore di segreteria per il personale subalterno degli uffici, per mancanze che non costituiscano gravi insubordinazioni e non siano tali da pregiudicare molto il servizio.
La sospensione e il licenziamento possono essere inflitti a seconda dei casi dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi e discolpe, per abituale negligenza nell'esercizio delle mansioni affidate o per mancanze più gravi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-92