Statuto›Capo VIII
Art. 93
In vigore dal 27 gen 1925
Lo stato giuridico ed economico del personale tecnico e subalterno è disciplinato dalle corrispondenti norme del capo IV del presente Statuto, salvo il disposto degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-93