Art. 93
StatutoCapo VIII

Art. 93

93 / 100
In vigore dal 27 gen 1925
Lo stato giuridico ed economico del personale tecnico e subalterno è disciplinato dalle corrispondenti norme del capo IV del presente Statuto, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-93