Regolamento›Titolo VI
Art. 75
In vigore dal 11 ott 1924
Per gli inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell' della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la somma versata in più dei contributi minimi corrispondenti agli anni di inscrizione anteriori al 1° gennaio 1920, sarà inscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso, secondo l'. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1° gennaio 1920, a norma dell' del decreto predetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-75