Regolamento›Titolo VI
Art. 73
In vigore dal 11 ott 1924
Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel. n. 1 dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920, escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione, da liquidarsi con le norme dei commi 2° e 3° dell' del decreto suddetto, in caso di invalidità o al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Per ottenere tale supplemento di pensione è necessario che i versamenti dell'inscritto raggiungano complessivamente un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo venti o più anni di inscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi di inscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai venti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-73