Regolamento›Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 11 ott 1924
La Cassa nazionale può conferire la propria rappresentanza alle Società di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci inscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o degli uffici postali.
La rappresentanza è conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità del compenso da attribuirsi alle Società per tale servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-70