Regolamento›Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 11 ott 1924
Nel caso di inscrizioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, o da amministrazioni pubbliche, la Cassa può accettare l'inscrizione di tutti i soci della Società o di tutti i dipendenti della azienda, anche se alcuni di essi non rientrano nella categoria di assicurati obbligatori, o in quelle considerate ai nn. 1, 2 e 3 dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
In ogni caso hanno diritto alle quote di concorso soltanto i soci e i dipendenti che appartengono alle categorie indicate nel primo comma dell' del decreto predetto.
Nel caso di inscrizioni collettive del personale dipendente da Amministrazioni pubbliche o private la Cassa può inoltre assicurare pensioni di invalidità o di riversibilità, e stabilire trattamenti di riposo mediante convenzioni speciali.
La iscrizione si considera collettiva anche se ne siano escluse eventualmente le persone che hanno superata l'età di cinquanta anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-69