RegolamentoTitolo VI

Art. 68

In vigore dal 11 ott 1924
I versamenti fatti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per conto degli inscritti alle Società scolastiche di mutuo soccorso, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono considerati come versamenti facoltativi ed assegnati al ruolo della mutualità. Tali versamenti possono essere effettuati anche oltre i dodici anni di età. La Cassa assegnerà, in corrispondenza dei versamenti stessi e con le modalità che saranno stabilite dal proprio Consiglio di amministrazione, una quota di concorso globale, comprensiva così della quota dovuta a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come di quella dipendente dalla legge 17 luglio 1910, n. 521.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-68

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