RegolamentoTitolo VI

Art. 63

In vigore dal 11 ott 1924
La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta, quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti: 1° Che abbia compiuto almeno cinque anni d'inscrizione alla Cassa; 2° Che sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto. Si considera invalidità assoluta quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo di quella abituale normale delle persone dello stesso mestiere e nella stessa località.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-63

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